rinunzia all'usufrutto su beni ereditari non
ha effetto traslativo
C.T.C. 05.09.1994, n. 2991
L'atto di
rinunzia all'usufrutto su beni ereditari, effettuato dopo l'apertura della
successione (nel caso: oltre 10 anni), non ha effetto traslativo (e,
quindi, non era soggetto ad INVIM).